REGIONE  SICILIANA
ASSESSORATO  DEI  BENI CULTURALI,  AMBIENTALI  E  DELLA  PUBBLICA  ISTRUZIONE

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI, EDUCAZIONE  PERMANENTE, ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEA
SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI TRAPANI
list_orizz

 

Decreto  Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio
(questo documento non è un atto normativo: è un testo coordinato in cui sono riportate, sottolineate, le modifiche ex D.Lgs. 156/2006 - D.Lgs. 157/2006 - D.Lgs. 62/2008 - D.Lgs. 63/2008)

INDICE


PARTE I - Disposizioni generali 

PARTE II - Beni culturali

        TITOLO I – Tutela
            Capo I       - Oggetto tutela
            Capo II    - Vigilanza Ispez.ne
            Capo III   - Protez. conservazione
                            Sez. I    - Misure protezione
                            Sez. II  - Misure. conserv.ne
                            Sez. III - Altre protezioni
            Capo IV - Circolazione nazionale
                            Sez. I - Alienazione
                            Sez. II - Prelazione
                            Sez. III - Commercio
            Capo V - Circolazione internaz.le
                            Sez. I - Principi circ. intern.le
                            Sez. II - Esportaz.ne da U.E.
                            Sez. III - Restituzioni in U.E.
                            Sez. IV - Illec. circ. intern.le
            Capo VI - Ritrovamenti e scoperte
                           Sez. I - Ricer. rinven. nazion.li
                           Sez. II - Ricerc. in zona mare
            Capo VII - Espropriazione
        TITOLO II - Fruiz. valorizzazione
            Capo I - Fruizione dei beni culturali
                           Sez. I - Principi generali
                           Sez. II - Uso dei beni culturali
            Capo II - Valorizz.ne beni culturali
            Capo III - Consult. docum.e archivi
        TITOLO III - Norme transit. e finali

PARTE III - Beni paesaggistici

         TITOLO I - Tutela e valorizzaz.ne
            Capo I    - Disposizioni generali
            Capo II - Individuaz. bb. paesagg.ci
            Capo III - Pianificaz. paesaggistica
            Capo IV - Controllo beni tutelati
            Capo V - Disposiz. transitorie


PARTE IV – Sanzioni
         TITOLO I - Sanzioni amministr.ve
             Capo I - Sanzioni Parte II
             Capo II - Sanzioni Parte III
         TITOLO II - Sanzioni penali
             Capo I - Sanzioni Parte II
             Capo II - Sanzioni Parte III

PARTE QUINTA - Disposizioni transitorie,                       abrogazioni ed entrata in vigore

ALLEGATO A - Categorie di beni e valori
                                applicabili

 

PARTE II - Beni Culturali
TITOLO II - Fruizione e Valorizzazione

Capo III - Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza

Art. 122. Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti
1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:
a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell’articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;
b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare;
b-bis) di quelli versati ai sensi dell'articolo 41, comma 2, fino allo scadere dei termini indicati al comma 1 dello stesso articolo.
(introdotta da art. 2 del D.lgs. n. 156 del 2006)
2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi. Sull’istanza di accesso provvede l’amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito, ove ancora operante, ovvero quella che ad essa è subentrata nell'esercizio delle relative competenze.
(così modificato da art. 2 del D.lgs. n. 156 del 2006 poi da art. 2 del D.lgs. n. 62 del 2008)
3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell’ultimo settantennio. Tale limitazione, così come quella generale stabilita dal comma 1, lettera b), non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto.
(così modificato da art. 2 del D.lgs. n. 62 del 2008)

Art. 123. Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati
1. Il Ministro dell’interno, previo parere del direttore dell’Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell’interno, può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell’articolo 122, comma 1. L’autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente.
2. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione.
(così modificato da art. 2 del D.lgs. n. 62 del 2008)
3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 è reso dal soprintendente archivistico.

Art. 124. Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti
1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.
2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, è regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.

Art. 125. Declaratoria di riservatezza
1. L’accertamento dell’esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili indicati agli articoli 122 e 127 è effettuato dal Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero.

Art. 126. Protezione di dati personali
1. Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili unitamente alla documentazione relativa all’esercizio degli stessi diritti.
2. Su richiesta del titolare medesimo, può essere disposto il blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell’identità personale dell’interessato.
3. La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali è assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 127. Consultabilità degli archivi privati
1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell’articolo 13 hanno l’obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.
2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell’articolo 125. Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilità ai sensi dell’articolo 122, comma 3.
3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell’articolo 13, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 123, comma 3, e 126, comma 3.

Vai a Pagina iniziale
SOPRINTENDENZA
BENI  CULTURALI
ed    AMBIENTALI
TRAPANI